ALCUNE INFORMAZIONI SULL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LOMBARDIA
Campo di applicazione:
Secondo l’art. 9.2 lettera f) della D.G.R. 8/8745 del 2009:
a decorrere dal 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari tutti gli edifici sono soggetti all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ad eccezione dei fabbricati isolati con superficie UTILE totale inferiore ai 50 m2
Come e quando serve l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.):
Secondo quanto previsto all’art. 10.2 della D.G.R. 8/8745 del 2009 l’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) va prodotto solo per gli immobili dotati di impianto di riscaldamento con questo criterio:
- n. 1 A.C.E. per ogni unità immobiliare dotata di un proprio impianto autonomo;
- n. 1 A.C.E. per l’intero immobile (condominio), limitatamente alle parti con uguale destinazione d’uso, nel caso in cui le unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile siano servite da un unico impianto centralizzato;
Validità:
l’ACE è considerato idoneo solamente se timbrato per accettazione dal Comune di competenza, cioè il Comune dove l’edificio è ubicato.
Il proprietario dell’edificio pertanto deve depositare presso l’ufficio comunale preposto, l’ACE redatto e asseverato da un Soggetto Certificatore accreditato e la ricevuta del catasto energetico, comprensiva di ricevuta di avvenuto versamento all’Organismo di accreditamento del corrispettivo dovuto, cioè euro 10,00 per ciascun ACE.
(DGR VIII/8745 al punto 10.3)
L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico.
L’idoneità dell’attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica.
(DGR VIII/8745 al punto 10.4)
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